VICARIO GIUDIZIALE

Codice di diritto canonico, cann. 1419 – 1422

In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.
Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.
Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni.
Essi non cessano dall’incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi dall’Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.
Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici.
La Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio.
I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.
Il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri giudici sono nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del can. 1420, §5, e non possono essere rimossi se non per causa legittima e grave.