CANCELLERIA

Codice di diritto canonico, cann. 482 – 485

In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente, e siano custoditi nell’archivio della stessa.
Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, con il nome di vice-cancelliere.
Il cancelliere e il vice-cancelliere sono per ciò stesso notai e segretari di curia.
Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, o per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto.
Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote.
È dovere dei notai:
1) stendere per iscritto gli atti e gli strumenti riguardanti i decreti, le disposizioni, gli obblighi e le altre questioni per le quali si richiede il loro intervento;
2) redigere fedelmente per scritto le pratiche in corso e apporvi la firma insieme con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’anno;
3) esibire dal registro con le dovute cautele, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiararne le copie conformi all’originale.
Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.

Elenco dei membri

Informazioni

tel. 0874.6825202

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